Quantcast
Channel: Permessi e aspettative – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all articles
Browse latest Browse all 212

Aspettativa legge Signorello e neo immesso in ruolo. Chiarimenti

$
0
0

Paolo – Buon giorno, sono entrato di ruolo quest’anno e siccome abito da alcuni anni in Germania ho intenzione di chiedere l’aspettativa per ricongiungimento a coniuge al’estero in base alla Legge Signorello. Non sono sicuro di riuscire a tornare l’anno prossimo e quindi potrei essere necessitato a richiedere l’aspettativa per l’anno successivo. Vorrei sapere: 1) non ho fatto l’anno di prova, ma a quanto ho capito questo non mi impedisce di richiedere l’aspettativa e poi di fare l’anno di prova tra due anni. E’ così? 2) in questo momento sono alla sede di assegnazione provvisoria, però a quanto ho capito a febbraio dovrò fare comunque la domanda di mobilità. Quindi l’anno prossimo farò la domanda di rinnovo di aspettativa nella nuova scuola a cui verrò assegnato in base alla mobilità. Anche su questo non sono sicuro e quindi volevo conferma. La ringrazio molto in anticipo, saluti cordiali.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paolo,

la legge di riferimento è la n. 26/1980.

Secondo tale legge  l’impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all’estero (anche per soggetti non statali), può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

L’aspettativa  può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

L’aspettativa è senza retribuzione.

Ciò che vi riguarda è in particolare l’art 3 di detta legge il quale dispone che  il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 

Si precisa che:

  • la richiesta non è soggetta al superamento dell’anno di prova;
  • l’anno di prova si può rimandare ad aspettativa terminata;
  • il superamento dell’anno di prova non è condizione indispensabile per l’effettuazione della mobilità;
  • una volta che l’aspettativa è stata riconosciuta, anche se si passa ad altra scuola rimane valida.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 212

Trending Articles