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Channel: Permessi e aspettative – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Docente e attività di Giudice Onorario. Incompatibili?

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Daniela – Salve sono una docente di sostegno scuola secondaria di II°  di ruolo da 6 anni , il mio quesito è il seguente:Sono precettata da 10 anni dal Ministero di Grazia e Giustizia e svolgo funzioni di giudice onorario in udienza presso il Tribunale (V.P.O Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica) mi spettano permessi occasionali  per poter svolgere questo ruolo per lo Stato.Ogni anno un cambiamento poichè le diverse scuole dove ho insegnato non capiscono il mio ruolo e non sanno come comportarsi.Ho finanche scritto all’ARAN , MIUR e al Dipartimento della Funzione pubblica con risposta che detto quesito non è di loro competenza …Quale soluzione. Grazie ne sarei grata.

Paolo Pizzo – Gentilissima Daniela,

si premette che non esiste per legge una incompatibilità tra lo svolgimento di Giudice Onorario e quello di pubblico dipendente.

I giudici onorari di Tribunale e i vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso i Tribunali sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio (decreto del Ministro della Giustizia 26/09/2007).

L’art. 2 del suddetto decreto dispone che “Ogni aspirante dovrà dichiarare: […] l) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n .12; m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilità ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12”.

Ai sensi dell’art. 42-quater del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Pertanto tra le incompatibilità stabilite per decreto non si rinviene l’attività di docenza in scuole pubbliche.

Ma ciò però non basta.

Intanto c’è da considerare che il CCNL scuola non prevede specifici permessi per svolgere tale nomina come invece dispongono altri CCNL.

Per esempio, quello delle Regioni e Autonomie Locali, all’art 20 prevede espressamente “Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario

  1. Il dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico.
  2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

Non prevedendo il nostro CCNL specifici permessi, potrai eventualmente fruire dei gg di permesso per motivi personali di cui all’art. 15/2. Terminati questi non rimane che l’aspettativa non retribuita.

A mio avviso rimane però da considerare il regime delle incompatibilità a cui vai incontro di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 .

L’art. 64 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che ai giudici onorari spettino le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, in particolare, per quanto concerne i vice procuratori onorari, dall’art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

Tali indennità, non configurabili come rimborso spese, sono invece assimilabili, anche da punto di vista del trattamento fiscale, ai redditi da lavoro dipendente, in quanto correlate all’esercizio di pubbliche funzioni (risoluzione n. 68/E dell’Agenzia delle entrate del 10.5.2004).

Dovendosi, pertanto, considerare l’incarico come retribuito, esso è sottoposto all’obbligo di preventiva autorizzazione, non potendosi sottrarre al regime generale degli incarichi esulanti dai compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni posto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, ad autorizzazione.

Né assume rilievo la circostanza che il servizio sia prestato a titolo onorario. La natura onoraria distingue infatti l’incarico da quello professionale, in quanto, pur inserendosi il titolare della funzione nell’apparato organizzativo statale, essa non comporta la costituzione di un rapporto di impiego.

L’art. 53 d. lgs. n. 165/2001 regola proprio la materia del “cumulo di impieghi e incarichi”, tra questi ultimi dovendosi ricomprendere quelli onorari, dai quali non scaturisce un ulteriore rapporto di pubblico impiego (non cumulabile con il primo), prevedendo che non possono essere conferiti incarichi da pubbliche amministrazioni senza la previa autorizzazione.

Assodata, pertanto, la necessità, di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale in qualità di vice procuratore onorario, occorre osservare che il suo rilascio implica, caso per caso, una valutazione dell’incarico al fine di stabilirne la compatibilità con l’attività di servizio di cui è investito il richiedente .

In tal senso Cons. Stato Sez. IV, 31-01-2005, n. 255; Sez. IV, 21-09-2011, n. 5341; Sez. II 23-05-2012, n. 2466.

In poche parole l’attività in parola potrà quindi essere svolta solo se non sia di pregiudizio allo svolgimento della funzione docente e di conseguenza compatibile con l’orario di servizio, atteso che ai fini dell’autorizzazione l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto.

Pertanto l’attività potrà esserti riconosciuta incompatibile con quella di docente se alla stessa viene attribuito il carattere della continuità ed assiduità dell’impegno, non conciliabile con il servizio ordinario.


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