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Channel: Permessi e aspettative – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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La docente neo immessa in ruolo che proviene da altro comparto a cui è stata concessa l’aspettativa. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico – Il quesito che pongo riguarda un docente che ha ricevuto proposta in assunzione con contratto a T.I. con decorrenza giuridica 01/09/2015. In data odierna giorno di assunzione ha contestualmente presentato un  provvedimento di concessione di aspettativa ai sensi dell’art. 7 comma 8 lettera a) del CCNL Integrativo del Comparto Ministeri del 16.05.2001. Si precisa in fatti che il docente ha già in essere un  contratto di lavoro a T.I. presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –  Direzione Territoriale del Lavoro.  Il periodo di aspettativa concessogli è pari a 6 mesi,  così come previsto dall’art. 7 comma 8 lettera a) del Contratto Integrativo del C.C.N.L. 2001 Comparto Ministeri. Il problema che si pone è come gestire il superamento del periodo di prova così come previsto dall’art. 438 del D.Lgs. 297/94 che è di un anno scolastico e che comunque non deve essere inferiore a 180 gg. e quindi prevedere il superamento comunque al termine dei sei mesi di aspettativa se ne ricorrono i presupposti considerati i giorni di effettiva presenza. E altro dubbio concerne il contratto da stipularsi. Il 01.03.2016 dobbiamo acquisire lettera di dimissioni del docente presso la Direzione Territoriale poiché sussisterebbe incompatibilità evidente e dobbiamo emettere nuovo contratto, cioè dobbiamo fare un primo contratto dal 01.09.2015 fino al 28.02.2016 (coincidente con il periodo di aspettativa) quindi a tempo determinato ed eventuale successivo contratto previa acquisizione di lettera di dimissioni o non sarebbe corretto considerata l’individuazione e  la tipologia di contratto a T.I.. O possiamo fare contratto a T.I. dal 01/09/2015 nonostante l’aspettativa di sei mesi. Grati per la risposta. Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

si premette che la docente risulta attualmente assunta a tempo indeterminato a tutti gli effetti, sia giuridici che economici. Come tale deve essere trattata dal punto di vista amministrativo come tutti gli altri docenti (firma contratto, registrazione ecc.).

Ora, per assumere servizio a tempo indeterminato la docente, proveniente da altro comparto, ha chiesto un’aspettativa ai sensi del CCNL Comparto ministeri essendo appunto assunta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –  Direzione Territoriale del Lavoro.

Il mio parere è che la docente non abbia diritto a 6 mesi di aspettativa ma ad un anno.

L’art 7 c. 8 citato nel quesito infatti recita che l’aspettativa è concessa per “un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.”

Ad avviso di chi scrive, quindi, il periodo di 6 mesi riguarderebbe il caso del dipendente  assunto presso la stessa amministrazione….., mentre la stessa aspettativa avrebbe la durata del periodo di prova nel caso il dipendente fosse assunto presso un’amministrazione di comparto diverso.

Il Comparto scuola è un comparto diverso rispetto a quello ministeri.

E dal momento che l’art del T.U. citato recita inequivocabilmente che la durata della prova è di un anno scolastico i cui 180 gg. sono solo la consistenza minima per poter poi validare l’anno, ritengo che alla docente in questione spetti un anno di aspettativa.

Il comma del CCNL Ministeri non pone infatti dei limiti come fa nel primo capoverso, ma indica in modo generico “periodo di prova” proprio perché in altri comparti, come appunto quello scuola, tale periodo potrebbe avere una durata superiore ai 6 mesi. Rimane inteso che terminato il periodo di prova la docente dovrà poi decidere se continuare la sua carriera da docente o ritornare dipendente del Ministero del lavoro.

Il consiglio comunque che do, per avere ulteriore conferma a quanto finora detto, è quello di prendere contatti con l’ente a cui la docente appartiene per essere sicuri su come agire e far rilevare loro che dal momento che l’aspettativa riguarda un periodo di prova nella scuola (la cui durata è appunto un anno) va concessa non per 6 mesi ma per un anno scolastico. Si potrebbe in questo caso  coinvolgere anche l’Usr di competenza.


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