Francesca – volevo avere un’informazione. sono un’insegnante con sede di titolarità in una scuola di Milano.Usufruisco della 104 di mia madre (disabile grave in situazione di handicap permanente) quale figlia referente unica, e grazie ai 3 giorni di permesso al mese, posso scendere a Napoli e assisterla. a breve però mia nipote dovrà fare la residenza con la nonna (mia madre), in quanto separata dal marito e con 2 figli a carico, ha dovuto trasferirsi a Napoli. posso ancora usufruire della Legge 104 e dei relativi 3 giorni di permesso? essendoci qualcuno che convive con mia madre, resto io il referente unico? devo comunicare questo cambiamento?a chi?grazie per l’attenzione.
Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,
In riferimento ai 3 gg. al mese, infatti, è stato introdotto il concetto di “referente unico” che si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti (Ministero del lavoro, interpello del 17 giugno 2011, n. 24).
In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”(Consiglio di Stato – parere n. 5078 del 2008).
Si segnala come né nella legge, né nelle circolari esplicative è indicato uno “scorrimento” di parentela oppure la necessità di motivare la ragione per cui gli altri parenti non possano assistere il disabile.
Pertanto a nulla rileva che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario.
Ti ricordo che, come precisato più volte dall’INPS e dalla FP, che l’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 ha inerito un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92.
Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.
Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico,
l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).
L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.