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Channel: Permessi e aspettative – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Avviso preavviso donazione sangue

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Antonella – Ho trovato nell’archivio interessanti informazioni sulla giornata usufruibile per la donazione sangue, ma non ho trovato niente su quanto preavviso va dato alla scuola. Esiste una norma contrattuale che indichi quanti giorni prima deve essere fatta la richiesta? Grazie e saluti

risposta – gent.ma Antonella, il CCNL relativo alla scuola non si occupa in particolare del permesso per donazione di sangue, che è un diritto riconosciuto da apposita normativa, che puoi leggere – insieme alla modalità per la fruizione – in questa guida

Donazione di sangue: il permesso è retribuito e non deve essere recuperato

Il servizio che si eroga a scuola è però un servizio essenziale, obbligatorio e costituzionalmente garantito, per cui è necessario regolare determinati comportamenti che potrebbero creare un eventuale disservizio.

Di prassi molte scuole adottano la regola dei "5 giorni di servizio" come termine utile di preavviso, ma ce ne sono altre in cui sono sufficienti anche 3 giorni. Pertanto ti invitiamo a consultare il contratto integrativo di istituto della scuola in cui sei in servizio, per capire come muoverti.

Per quanto riguarda questo specifico permesso inoltre è da mettere in conto che possono esserci delle circostanze non programmabili, se ad es. si ha un gruppo sanguigno particolare, per cui la donazione necessita in un giorno specifico, o si è verificata un’emergenza. Qualora dovesse verificarsi un caso del genere, ti consigliamo di parlare direttamente con la Presidenza per vagliare la giusta soluzione.


Aspettativa per svolgere altro lavoro presso un’altra amministrazione pubblica come quella del Ministero della Sanità

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Paolo  – sono un insegnante di sostegno di ruolo. Vorrei sapere se il nostro contratto prevede di richiedere e ottenere l’aspettativa dal lavoro di insegnante poter passare, a tempo determinato, specificatamente  per 12 mesi, ad un lavoro con un’altra qualifica presso un’altra amministrazione pubblica come quella del Ministero della Sanità.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Paolo,

la risposta è positiva.

L’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova è espressamente prevista dal CCNL del comparto Scuola che all’art. 18/3 recita: “Il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.

Puoi quindi fruirne per svolgere un anno nell’ambito di altro comparto della P.A. oppure nel privato.

Nella richiesta preciserai l’esperienza lavorativa per la quale chiedi di essere collocato in aspettativa.

La concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente, a domanda, è collocato in aspettativa, non lasciando, pertanto, alla scuola alcun margine di discrezionalità legato a esigenze di servizio.

Il Dirigente prende atto solo della richiesta del dipendente che deve contenere la specificazione dell’esperienza lavorativa che si intende intraprendere e per la quale si chiede l’assenza.

Al termine dell’anno scolastico dovrai decidere se rientrare nel tuo ruolo oppure optare per il nuovo lavoro.

Assistenza alla madre disabile. Chiarimenti

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Patrizia  – Sono una collaboratrice scolastica a tempo determinato, con contratto fino al 30 giugno 2016. Usufruisco della L. 104 per mia madre. È possibile prendere l’aspettativa, ad esempio per un periodo temporaneo di un mese o 15 giorni, non abitando con lei ma a 3 km di distanza? Inoltre sarebbe retribuita e avrei diritto lo stesso ai contributi? Mia madre ha bisogno di assistenza, se ciò quindi, non fosse possibile, esistono altre soluzioni? La ringrazio cortesemente Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

Il comma 5 del novellato d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che:

“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”

Pertanto ne caso del congedo biennale le condizioni che devono coesistere sono due: il coniuge del disabile da assistere (nel tuo caso tuo padre) deve essere mancante o avere delle patologie invalidanti; soddisfatto questo aspetto la norma impone la convivenza con il disabile.

Nel tuo caso quindi, in mancanza di una delle due o di entrambe le condizioni puoi al massimo chiedere l’aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.

5 gg. di formazione anche per corsi non organizzati dal MIUR

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Docente – Desidero sapere se nei 5gg di permesso ex art 64 ccnl comparto scuola, rientra la frequenza di un corso di lingua in una scuola inglese che non mi pare accreditata dal miur . grazie saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

la formazione in servizio costituisce per il personale un “diritto” ed è regolata, in particolare, dall’art. 64 del CCNL/2007.

Il comma 5 di tale art. prevede: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici”.

Il comma 6: “Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5”.

Pertanto puoi fruire dei 5 gg. per la formazione anche se il corso non è organizzato dall’amministrazione.

Infatti, per questi ultimi c’è un comma a parte che è il 3 il quale prevede che per i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti, con rimborso delle spese di viaggio se essi si svolgono fuori sede.

Aspettativa per motivi di famiglia per dipendente assunto fino al 30/6

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Scuola – sono un assistente amministrativa, mi sto occupando dell’assenza  di un assistente tecnico, questo ha assunto servizio l’11 settembre 2015 fino al 30/06/2016 contratto a tempo determinato. Questa persona dall’11 settembre all’11 dicembre è assente per malattia, di cui il primo mese al 100% e gli altri 2 AL 50%. Per questa malattia nel certificato è riportato “STATO PATOLOGICO SOTTESO O CONNESSO ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITA RICONOSCIUTA. Ora alla scadenza del terzo mese per malattia l’interessato farà domanda di aspettativa per 3 mesi, eventualmente potrebbe esserci una proroga successivamente. Le mie domande sono due: 1.può fare domanda di aspettativa per motivi personali non retribuita e quindi non utile ne per la carriera ne per contributi  a pezzi? 2. Possiamo nominare un supplente su questo tipo di assenza?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

l’art. 18 comma 1 recita: L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.

Il comma 3 (richiamato dall’art. 18/1) prevede che l’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio è concessa a domanda dal dirigente scolastico ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con 4 anni di anzianità, sia a quelli sprovvisti, al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6).

Appurato quindi il diritto dell’assistente a richiedere l’aspettativa in questione, per ciò che riguarda il termine dell’incarico del supplente bisognerebbe sapere quale sarà la durata di aspettativa concessa al titolare.

Se la richiesta è per tutto l’anno scolastico allora il posto deve ritornare all’atp in quanto  resosi disponibile per tutto l’anno scolastico e riassegnato al 30/6. Altrimenti, per periodi inferiori all’intero anno scolastico, la supplenza è breve e temporanea e quindi bisogna convocare dalle graduatorie di istituto.

 

Congedo biennale per il figlio non convinvente

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Patrizia  – Buonasera, vorrei sapere se posso chiedere il congedo straordinario legge 104 per  mia figlia. Faccio presente che è maggiorenne, non convivente ( abita nello stesso comune a circa 200 metri da casa nostra), lavora. Necessita, tuttavia del mio continuo aiuto e supporto. Ringraziando per l’attenzione porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

la risposta è positiva.

Si premette che il congedo spetta per assistenza di soggetti con handicap in situazione di gravità, ossia affetti da minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, accertata dalle apposite commissioni istituite presso le ASL.

Il congedo spetta anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Prima della 2010 per fruire del congedo bisognava rispettare i criteri della continuità e dell’esclusività dell’assistenza. Ciò valeva anche per l’assistenza ai figli.

In seguito, sia legge 183/2010, sia la Circolare n. 1/2012 della Funzione Pubblica hanno chiarito che si esula dal requisito della convivenza nel caso dei genitori che assistono i figli. 

Ovviamente tua figlia non deve essere coniugata. In questo caso, infatti, il primo destinatario al congedo sarebbe il marito convivente.

Permessi legge 104/92 e altri familiari conviventi con il disabile

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Francesca  – volevo avere un’informazione. sono un’insegnante con sede di titolarità in una scuola di Milano.Usufruisco della 104 di mia madre (disabile grave in situazione di handicap permanente) quale figlia referente unica, e grazie ai 3 giorni di permesso al mese, posso scendere a Napoli e assisterla. a breve però mia nipote dovrà fare la residenza con la nonna (mia madre), in quanto separata dal marito e con 2 figli a carico, ha dovuto trasferirsi a Napoli. posso ancora usufruire della Legge 104 e dei relativi 3 giorni di permesso? essendoci qualcuno che convive con mia madre, resto io il referente unico? devo comunicare questo cambiamento?a chi?grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

In riferimento ai 3 gg. al mese, infatti, è stato introdotto il concetto di “referente unico” che si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti (Ministero del lavoro, interpello del 17 giugno 2011, n. 24).

In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”(Consiglio di Stato – parere n. 5078 del 2008).

Si segnala come né nella legge, né nelle circolari esplicative è indicato uno “scorrimento” di parentela oppure la necessità di motivare la ragione per cui gli altri parenti non possano assistere il disabile.

Pertanto a nulla rileva che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario.

Ti ricordo che, come precisato più volte dall’INPS e dalla FP,  che l’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 ha inerito un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92.

Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.

Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi  dell’impossibilità  o  non  convenienza  dell’uso del mezzo pubblico,

l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.

Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).

L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

15 giorni di congedo in occasione del matrimonio per il personale assunto a tempo determinato

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DSGA  – Grazie Si chiede se, un collaboratore scolastico a tempo determinato, ha diritto al congedo matrimoniale poichè ha assunto servizio in data 30/09/2015   (il cui contratto di lavoro terminerà il 30/06/2016) e ha contratto matrimonio il 29/09/2015, quindi prima della nomina e della presa di servizio. L’art. 19 del contratto recita: Il personale docente e ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del Matrimonio .  Il dipendente ha, altresì diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni……….. da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso sempre entro la durata del rapporto di lavoro.   In attesa di una cortese risposta si inviano distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile DSGA.

il nostro parere più volte ribadito nella rubrica è che al collaboratore non spetti il congedo.

L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.

L’art. 19 comma 1  prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Il comma 12 prevede che “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.

Per il personale assunto a tempo determinato, anche se per supplenza breve, il giorno del matrimonio e il relativo congedo devono ricadere entro i termini del contratto.

Pertanto, per tale personale il diritto ai 15 giorni di permesso retribuito per matrimonio scaturisce nel momento in cui il matrimonio avviene in un periodo in cui il docente ha un rapporto di lavoro con la scuola.

A meno quindi di interventi chiarificatori in materia (es. ARAN) non è per noi possibile fruire del congedo in parola se il matrimonio è avvenuto in un periodo in cui il docente non aveva alcun rapporto di lavoro con la scuola.


Permesso per aggiornamento anche per chi ha una supplenza breve? Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Le scrivo perché una docente in servizio presso il mio istituto come supplente breve, ha richiesto la partecipazione ad un corso di formazione autorizzato dal MIUR. Lei sostiene di avere diritto al giorno retribuito in quanto servizio a tutti gli effetti anche se supplente breve. Il software utilizzato dalla segreteria non prevede alcun permesso per esonero per aggiornamento e formazione per i supplenti brevi, sappiamo dall’art. 64 del CCNL scuola che la formazione e l’aggiornamento è un diritto riconosciuto a tutti i docenti, ma qualcuno sostiene che per i supplenti brevi non è riconosciuta la retribuzione, volevo chiederle se è a conoscenza di normativa che affronta questa problematica. In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

al docente spetta il permesso.

L’art 64, infatti, nel disporre il diritto dei docenti alla formazione e aggiornamento non fa alcuna distinzione di scadenza di contratto. Laddove infatti si è voluto intervenire in una distinzione ciò è stata chiaramente fatta per altri istituti (si veda per esempio la retribuzione durante il periodo di malattia oppure i diritti sui permessi di cui all’art 19).

Tale nostra posizione è stata recentemente confermata dall’ARAN la quale in un Orientamento Applicato per il comparto Scuola ha specificato che “Tale articolo [64] non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato e indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “gli insegnanti” che si riferisce a tutto il personale in servizio”.

Assistenza a due familiari di II grado e diritto ai relativi permessi. Chiarimenti per la scuola

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DSGA -Chiedo cortesemente se un dipendente pubblico che ha già compiuto 65 anni può beneficiare dei permessi mensili per assistere due sorelle disabili e per le quali è stato accertato l’handicap secondo la legge 104. In attesa di una risposta porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile DSGA,

Per ciò che riguarda la cumulabilità dei permessi l’art 6/1 del D. Lgs. 119/2011 prevede che, il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, solo a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Dal momento che la sorella è un parente di II grado, il dipendente in questione può cumulare i permessi solo nel caso in cui manchi (o sia invalido o deceduto) il coniuge o il genitore della “seconda” sorella da assistere.

Ai sensi infatti della nuova disposizione i dipendenti che assistono parenti o affini tutti di secondo grado, per i quali non sussistono le condizioni di assenza, età, invalidità del coniuge/genitori della persona da assistere, non hanno più diritto alla concessione del “secondo” permesso, ma solo del “primo”.

Il fatto poi che chi assiste abbia compiuto i 65 anni è irrilevante.

 

Permessi 104/92 per assistere un parente o un affine di terzo grado. Chiarimenti per la scuola

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Scuola  – Gentilissimi sono la vicaria di un circolo didattico della provincia di Caserta, ci è pervenuta richiesta da parte di una docente di poter usufruire dei 3 gg. di permesso per assistere la zia non convivente, vedova ma con due figli, rispettivamente  di 52 e 57 anni, che vivono nello stesso paese della madre. Ne ha diritto? La ringrazio anticipatamente .

Paolo Pizzo  – Gentile scuola,

si premette che la norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che all’articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per gli stessi lavoratori con disabilità grave e per i familiari che assistono persone con handicap in situazione di gravità. Tale norma è stata novellata dalla Legge 183/2010 e dal D.Lgs. 119/2011.

Ai sensi di tali leggi i soggetti aventi diritto ai 3 gg. al mese per assistenza al familiare disabile sono il coniuge, parenti e affini fino al secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Pertanto essendo la zia un parente di terzo grado il docente in questione potrà fruire dei permessi in quanto da ciò che si intuisce dal quesito,  sia i genitori che il coniuge del familiare sono mancanti (basterebbe una sola condizione).

Si precisa che a differenza della richiesta del congedo biennale, per la fruizione dei 3 gg. non ci sono vincoli di convivenza, di presenza di eventuali figli che possono occuparsi del disabile compreso il caso in questione.

Infatti la norma dispone solo due condizioni per poter fruire dei permessi per affini o parenti di terzo grado:

  • quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
  • quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Non sono menzionati i figli.

Si ricorda altresì che sono stati eliminati i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa e l’obbligo della convivenza (requisito quest’ultimo che è invece indispensabile per la richiesta del congedo biennale).

 

Permesso per motivi personali e familiari : è un diritto del docente e non deve essere concesso

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Samanta – Sono un’insegnante di scuola primaria, di ruolo. Desidero capire come avviene e se avviene la sostituzione di un insegnante quando usufruisce di due gg di permesso per motivi personali.
Può il dirigente chiedere al docente di trovare colleghi che lo sostituiscano come condizione necessaria per la concessione del permesso ?
È possibile chiedere questo tipo di permesso anche per un viaggio ?
Grazie per la collaborazione. Saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Samanta,

il CCNL 2007, art. 15, comma 2 stabilisce che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”

I giorni di permesso sono un diritto del docente e il Dirigente scolastico non deve concederli, ma solo prendere atto della richiesta del docente.

Alla richiesta del/i giorno/i di permesso per motivi personali o familiari il docente deve allegare autocertificazione, ma sulle motivazioni del permesso il Dirigente scolastico non deve e non può sindacare. In altre parole il Dirigente scolastico non può dare una valutazione personale sul motivo dell’assenza e in base a questa negare il permesso.

Il Dirigente scolastico, inoltre, non può pretendere che il docente trovi i colleghi che lo sostituiscano, questo è previsto per i giorni di ferie, ma non per i giorni di permesso, anche se spesso molti Dirigenti confidano sulla non conoscenza della normativa da parte dei docenti e fanno questa richiesta alla quale si può rispondere serenamente che non si è tenuti a trovare sostituti.

Quanto è stabilito nell’art.13 comma 9 del CCNL è valido, infatti, per i giorni di ferie, ma non per i giorni di permesso:
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

Permessi per motivi personali e part time verticale. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Ai consulenti Orizzonte Scuola  Buongiorno, la presente per chiedervi, gentilmente, una consulenza sul problema di seguito indicato: Un assistente amministrativo di ruolo  in servizio presso la nostra segreteria scolastica  per n. 18 ore settimanali  – part-time tipo verticale – , dichiara  che pur avendo un contratto part-time  ha diritto ad usufruire di tre giorni di permesso per motivi di famiglia nell’arco dell’anno scolastico. Visto che  la normativa in materia non specifica se effettivamente anche per tale assenza si devono conteggiare  i giorni in proporzione ai giorni lavorati nell’arco dell’anno scolastico, si chiede un Vs. parere. Grazie per la collaborazione.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’ARAN, in diversi orientamenti applicativi ha affermato che nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, tali permessi potranno essere fruiti solo nell’ambito dei periodi di effettivo lavoro e nella misura risultante dal riproporzionamento.

C’è però da dire che l’ARAN si riferisce in particolare al Contratto delle regioni e autonomie locali laddove uno specifico articolo contempla esplicitamente tale riprorzionamento.

Il nostro CCNL, invece, dispone in modo esplicito il riprorzionamento solo per le ferie, nulla dice degli altri istituti contrattuali

Al riguardo non esistono finora orientamenti ARAN per il caso in questione per la Scuola.

C’è inoltre da ricordare l’art  7 del DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 il quale dispone che  “I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro”.

Pertanto, a mio avviso, in attesa di ulteriori chiarimenti o di una rivisitazione dell’attuale CCNL, i giorni di permesso devono essere attribuiti per intero ovvero senza nessuna distinzione con i dipendenti a tempo pieno.

Il collegio docenti può deliberare limiti ai permessi 104/92?

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Nella – La D S della mia scuola mi ha negato un permesso 104 , programmato per un lunedì asserendo che il collegio ha deliberato che non si devono prendere congedi il lunedì . Dietro mia insistenza ha detto che potevo prenderlo , ma avrei dovuto portare un’attestazione della mia presenza nello studio medico  Preciso che in sede di collegio aveva invitato tutti a limitare richieste di congedi per il lunedì , non si è parlato di delibere. Inoltre  mi pare di capire che non sono obbligata a portare giustifiche. Vero? Quesiti 1) Il collegio può deliberare restrizioni per i permessi 104 ?  2) La giustifica è una pretesa legittima? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Nella,

la delibera in questione, semmai fosse avvenuta, è da ritenersi nulla per diversi motivi. Ne indichiamo due.

Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall’art. 7 del decreto legislativo 297/94. Tra queste non rientra assolutamente la possiblità di poter intervenire in materia contrattuale in ordine agli istituti giuridici stabiliti dal CCNL/2007 o da specifiche disposizioni di legge.

Il secondo motivo è che la fruizione di detti permessi è già disciplinata dall’art 15/6 del Contratto scuola in cui è indicato che devono essere possibilmente fruiti dai dipendenti in giornate non ricorrenti (vuol dire possibilmente non lo stesso giorno settimanale…senza ovviamente indicare il giorno!).

Detto questo, è palese come ogni delibera che non dovesse rientrare nelle competenze dell’organo collegiale o dovesse essere in contrasto con la norma pattizia, è automaticamente nulla.

In ultimo, una volta stabilito il beneficio della fruizione, non esiste per legge la giustificazione dei permessi in parola.

Permessi 104/92: spettano anche ai dipendenti a tempo determinato?

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Scuola – Si chiede se un supplente temporaneo possa fruire dei permessi per assistenza al familiare Legge 104. saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

L’art 15/7 del CCNL Scuola dispone per il personale di ruolo: I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

L’art 19 chiarisce che “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato [art 15], con le precisazioni di cui ai seguenti commi.”

Nei commi successivi nulla si dice in merito alla non possibilità di fruire dei permessi.

A ciò  si aggiunge che la stessa legge 104/92 non fa alcuna differenza tra dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato.


Premessi legge 104/92 per ambedue i genitori: il figlio referente unico può cumularli

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F. O. – Sono una maestra di scuola primaria di ruolo. Sto già usufruendo di L. 104 per mia mamma.
Domanda: Posso usufruirne anche per mio padre a cui è stato riconosciuto l’accompagnamento? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima F.O.,

se anche tuo padre, come tua madre, ha la legge 104 art.3 comma 3, come figlia referente unica puoi cumulare i permessi spettanti per ambedue i genitori come stabilisce la normativa vigente.

Il Decreto 119/2011, infatti, nell’art. 6, apporta delle modifiche all’art.3 della legge 104/92, aggiungendo un comma che disciplina l’ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l’assistenza a più familiari con grave disabilità.

Precisamente nel citato art. 6 del decreto 119/2011 si stabilisce quanto segue:

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

Quindi si possono cumulare i permessi solo a condizione che il “secondo” familiare da assistere rientri in una delle categorie previste dall’articolo succitato e tu ti trovi nelle condizioni di poter usufruire del cumulo dei permessi spettanti

Visita specialistica fuori regione e giorni per il viaggio. Chiarimenti

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Katia – sono un docente di scuola media a Napoli ad ottobre ho avuto un intervento alla corda vocale per un polipo, in ospedale a Verona per mia scelta professionale… oggi dopo un mese devo fare un controllo privato dal dott. che mi operato ma mi devo recare a Verona quindi mi servono due giorni uno per il viaggio di 6 ore più la visita che farò alle  ore 16… e il giorno successivo per tornare… Vorrei giustificare l’assenza del 1 giorno con certificato rilasciato dal dott…è possibile?. come posso giustificare il secondo giorno? grazie della disponibilità.

Paolo Pizzo – Gentilissima Katia,

Il CCNL/2007 non regolamenta in maniera specifica le visite specialistiche, per sottoporsi alle quali il dipendente ha tre possibilità:

  1. Assentarsi per motivi di salute (art. 17), presentando al rientro un certificato che attesti l’effettuazione della visita stessa;
  2. Chiedere un giorno di permesso retribuito per motivi personali (art. 15);
  3. Chiedere un permesso breve (art. 16);

Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).

Attualmente resta in vigore l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 il quale stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).

Puoi quindi imputare a malattia la visita presentando poi la certificazione rilasciata dalla struttura come disposto dalla legge citata.

La stessa cosa puoi fare per eventuali giorni di viaggio, imputarli quindi anch’essi a malattia allo stesso modo, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996, la quale dispone che nell’assenza possono essere  ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come “assenza per malattia.

Al padre lavoratore spetta il congedo parentale dalla nascita del figlio

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Mauro  – Buongiorno, sono un docente con contratto a tempo determinato.  Sono diventato papà da poco più di un mese, mia moglie (anche lei pubblico dipendente) è ovviamente in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.  Ho presentato richiesta per qualche giorno di congedo parentale alla mia scuola e la segreteria ha sollevato dubbi sul fatto che mi spettassero in quanto mia moglie sta usufruendo della maternità.  Mi può dire qualcosa in proposito?

Paolo Pizzo – Gentile Mauro,

nessun problema, la normativa è chiara.

l’art 32 lettera b del T.U. 151/01 dispone  che al padre lavoratore spetta il congedo parentale, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

E’ invece alla madre lavoratrice che il congedo spetta solo trascorso quello della maternità (ex congedo obbligatorio).

Immissione in ruolo: delega Milano e aspettativa per mandato amministrativo

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Docente  – Ho ricevuto la proposta di assunzione per la A019, Lombardia, Milano.  Sono assessore comunale nella mia città ed ho intenzione di chiedere l’aspettativa per mandato amministrativo. Come devo agire? A chi devo inviare la delega per la scelta della sede? A chi devo fare la richiesta di aspettativa? Prima o dopo il 1 Dicembre, data fissata per il conferimento? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

per la delega ti rinvio al link dell’ATP di Milano da cui puoi scaricare il modello.

Per ciò che riguarda l’aspettativa questa va chiesta contestualmente alla presa di servizio l’1 dicembre al Dirigente della scuola a cui verrai assegnato.

Ricordo che ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Interruzione aspettativa. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico – E’ possibile interrompere un periodo di aspettativa con un periodo di congedo per malattia? Oppure è possibile terminato un periodo di aspettativa, non riprendere servizio e proseguire con un periodo di congedo per malattia?

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

l’Aran ha avuto modo di precisare che l’art 18 del CCNL 29-11-2007, contratto vigente per il comparto scuola, nel trattare dell’aspettativa di famiglia non ha alcuna previsione né alcun divieto sulla possibilità di interruzione per alcun motivo di detto istituto.

Detta interruzione si deve però ritenere possibile, se per causa di malattia per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabile con l’aspettativa per motivi di famiglia.

A mio avviso rimane comunque nella valutazione del Dirigente accogliere l’istanza del docente se ritenuta comunque valida e motivata.

Ove vi sia stata comunque una ripresa dell’attività lavorativa, se il dipendente vuole fruire ulteriormente di un periodo di aspettativa per motivi personali, dovrà presentare sempre una nuova domanda, nel rispetto delle previsioni dell’art. 18.

Per il secondo quesito il cumulo è ammissibile anche senza alcuna ripresa di servizio attivo da parte del lavoratore interessato.

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