ATA – Sono un’ATA. Può il DS pretendere i biglietti di viaggio (A/R) a seguito di richiesta di permesso breve per raggiungere l’aeroporto conseguenziale alla richiesta di 2 giorni per motivi familiari da fruire fuori regione? Tra l’altro, si verifica che, lo stesso DS chieda a chi fruisce dei permessi per la legge 104 i biglietti di ritorno, oltre a quelli di andata quando la distanza è superiore ai 150 km. Se tutto ciò non fosse legittimo, cosa deve fare il dipendente? Come può cautelarsi? Quali responsabilità sono imputabili al DS? Spero in una risposta.
Paolo Pizzo – Gentile Assistente,
l’art 16 (permessi brevi) del CCNL 2007 dispone che Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Pertanto, se parliamo di permesso breve la risposta è che il dirigente non può assolutamente pretendere quanto da te evidenziato perché la norma non stabilisce che la fruizione del permesso è subordinata ad una presentazione di documentazione o autocertificazione. Ma è subordinato alle sole esigenze di servizio.
Se invece parliamo dalle art 15 permessi per motivi personali, mentre questi non sono subordinati alle esigenze di servizio devono però essere fruiti sulla base di idonea documentazione anche autocertificata.
Anche qui, però, la richiesta del DS non è legittima in quanto la norma stabilisce che il motivo può essere anche autocertificato senza quindi obbligo di essere documentato.
Per il secondo quesito, invece, il dirigente ha ragione.
Infatti, così come specificato dall’INPS L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92.
Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.
Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico,
l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).
L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.