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Channel: Permessi e aspettative – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Permesso per motivi personali e familiari: dev’essere concesso e il docente può anche autocertificare i motivi

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Laura  – Salve,ho un problema familiare per cui non posso essere presente allo scrutinio intermedio, leggendo un po’ sul web mi sembra di avere capito che posso chiedere un permesso per motivi familiari, presentando un’autocertificazione, in modo da essere sostituita. Purtroppo non ho avuto modo di parlare con la Dirigente poichè è in ferie, ma vorrei capire c’è la possibilità che lei mi rifiuti il permesso? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

Il permesso per motivi personali o familiari è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/2 e 19/7 del CCNL comparto Scuola.

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell’assenza.

I motivi possono anche essere esplicitati al dirigente in forma riservata. Quest’ultimo, infatti, in qualità di capo di istituto è tenuto al segreto d’ufficio.

Non vi è obbligo di “certificazione” ma di “autocertificazione”.

A tal proposito giova infatti ricordare che i motivi familiari e personali non devono essere “particolari” o “gravi”, né è indicato dalla norma che devono essere obbligatoriamente documentati o certificati (possono infatti essere autocertificati).

Non esiste però una casistica di “motivi personali o familiari”.

Le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

Detto questo, il dirigente non può in nessun caso rifiutare il permesso ritenendo futili i motivi a supporto della richiesta. Non compete infatti all’Amministrazione ritenere “validi” o meno i motivi personali o familiari indicati dal dipendente.

Pertanto comunicherai l’assenza con autocertificazione indicandone i motivi e verrai così sostituita durante lo scrutinio con un altro collega.


Permesso per lutto per la suocera (mamma della moglie separata). Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico  – Nel nostro Istituto un collaboratore scolastico ha richiesto nr.3 giorni per lutto per la morte della suocera (mamma della moglie separata). Volevamo sapere se gli spettano visto che il dipendente attualmente convive un’altra persona regolarmente.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

il personale della scuola (sia a tempo indeterminato che determinato), ha diritto, sulla base di documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutti per perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado, soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA.

La suocera è affine di I grado.

La Cassazione, con sentenza del 7 giugno 1978 n. 2828, ha affermato che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinità fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art 78 del c.c. “L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.”

Il dipendente ha dunque diritto al permesso e a nulla rileva la convivenza con un’altra persona.

Permesso per matrimonio: è possibile fruire dei 15 gg di congedo in occasione della “promessa”?

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Francesca  – prof.ssa d’inglese alla scuola secondaria di primo grado. Ti scrivo per chiederti info su giorni di permesso riguardanti la promessa di matrimonio.. io lavoro sul lago di Garda ma sono residente in Calabria.. ho diritto a giorni di permesso per la promessa di matrimonio in comune? Mi sposerò ad agosto, per il matrimonio ho diritto a qualche gg anche se nn é nel periodo scolastico?Grazie in anticipo per la risposta Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

l’art. 15 comma 3 del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.

La norma così formulata  non lascia spazio ad interpretazioni, pertanto ciò che rileva ai fini della fruizione del permesso è solo il “matrimonio”, atteso che la cosiddetta “promessa” non è altro che un primo passaggio burocratico per ottenere il permesso di sposarsi ovvero non è altro che una libera dichiarazione senza nessun vincolo giuridico.

Giova infatti ricordare che ai sensi dell’art. 78 del c.c. “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”. Non vi è quindi alcuna valenza giuridica.

In poche parole la validità giuridica, anche ai fini del permesso, è riconosciuta al matrimonio civile ovvero quello ai sensi dell’art. 8 della Legge 25 marzo 1985, n. 121 secondo cui “Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.”

In conclusione, dal momento che la norma pone uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso (…tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso…), non è possibile fruire del permesso in via anticipata rispetto al verificarsi stesso dell’evento matrimonio che ne costituisce il fondamento legittimante.

Preparazione al prossimo concorso: esistono dei giorni di permesso studio per la preparazione?

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Pamela  – Spett.le Orizzonte Scuola, sono una docente assunta a tempo determinato in una Scuola Secondaria di Primo Grado, con contratto (individuazione del Provveditorato) fino alla fine delle attività didattiche (30/06/2016): terrei a sapere se sia mio diritto avvalermi dei 5 giorni (annuali) di permesso retribuito per la formazione, per potermi preparare alle selezioni del Concorso a cattedre 2016.

Paolo Pizzo – Gentilissima Pamela,

In via generale il riferimento normativo è l’art. 64 del CCNL 29.11.2007. Per tutti i dipendenti del comparto scuola tale articolo dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e che il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Sempre secondo tale articolo specifica che Il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, secondo eventuali criteri di fruizione stabiliti a livello di istituto, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto.
Lo stesso diritto dei 5 giorni a titolo di formazione spetta agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche.
Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore. La partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Pertanto, i giorni di permesso si intendono 5 complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

La norma si riferisce però ai “corsi” ai quali appunto il docente può partecipare, ma non dà diritto a dei giorni per la “preparazione” ad esami o concorsi.

Quindi devi porre attenzione a questa differenza.

Nel secondo caso potrai infatti solo ricorrere ai giorni per motivi personali o familiari di cui all’art 19 del CCNL/2007 (6 gg. all’anno senza retribuzione) o all’aspettativa per motivi di studio di cui all’art 18/2 anch’essa senza retribuzione.

Malattia del figlio senza retribuzione o aspettativa per motivi personali? Chiarimenti

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Alessandra  – vorrei sciogliere un quesito al quale vari sindacati non mi hanno saputo rispondere:sono una docente di Lettere (A043) con nomina fino al 30 giugno, attualmente in congedo parentale per mio figlio di 8 mesi. Poiché sono in difficoltà nel rientrare al lavoro al termine del congedo, vorrei sapere che differenza c’è (a livello economico e previdenziale) fra l’aspettativa per motivi di famiglia e il congedo per malattia di mio figlio oltre i trenta giorni al 100% di cui ho già usufruito. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Alessandra,

la regolamentazione del congedo di malattia del figlio e relativa indennità è contenuta nel Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 47.

Tale congedo (Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001) è autonomo rispetto al congedo parentale che è collocato al capo V dello stesso T.U.

Le disposizioni che riguardano la Scuola sono contenute negli artt. 12 (personale a tempo indeterminato) e 19 (personale a tempo determinato) del CCNL del Comparto Scuola.

L’art. 12 recita che Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 [congedo obbligatorio] e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri  sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori…

Dalle norme citate si evince chiaramente che per malattia di ciascun figlio di età non superiore a tre anni, il diritto ad assentarsi è esteso fino al terzo anno di età del figlio, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, ed è senza alcun limite di giorni. Di questi solo i primi 30, per ogni anno del figlio, sono retribuiti.

La norma contenuta nel T.U. però indica anche che tutti i periodi di congedo per malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti, sono considerati utili ai fini dell’anzianità di servizio (punteggio per le Graduatorie permanenti/esaurimento/istituto e ai fini della validità dell’anno di servizio per il personale docente di ruolo) e altresì utili agli effetti del diritto alla pensione.

Durante i periodi di congedo in cui non viene corrisposta nessuna retribuzione, la lavoratrice madre e il lavoratore padre hanno diritto per l’intera retribuzione mancante alla contribuzione figurativa da accreditarsi secondo le disposizioni di cui alla legge 151/1981.

Inoltre, durante i periodi di assenza per malattia del figlio, fino al compimento del terzo compleanno, ai fini pensionistici, i dipendenti hanno diritto alla copertura mediante contribuzione figurativa che viene accreditata direttamente dall’INPDAP a seguito domanda del dipendente.

Per ciò che riguarda l’aspettativa per motivi di famiglia ti invito a leggere questo articolo.

In conclusione ti dico che è sicuramente più conveniente utilizzare la malattia del figlio (fino ai 3 anni e laddove ovviamente si abbia necessità) rispetto all’aspettativa per motivi di famiglia.  I motivi risiedono nel riconoscimento dell’anzianità di servizio e tutto quanto detto che risultano un trattamento di miglior favore, a parità di non retribuzione, con l’aspettativa per motivi di famiglia e personali.

 

Permessi per esami del TFA. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, vorremmo sapere se un’insegnante supplente temporanea che deve sostenere degli esami per poter accedere a piu’ classi di concorso agli esami del TFA ha diritto al congedo e se il medesimo e’ retribuito o  se piuttosto deve recuperare le ore impiegate per l’ esame. Si ringrazia per l’attenzione. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’art. 19 comma 1 del CCNL comparto Scuola prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Il comma 7 prevede che “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”.

Possono essere quindi fruiti fino a 8 gg, anche per gli esami di cui al quesito, senza però retribuzione.

 

Docente di ruolo e aspettativa per lavorare presso una scuola svizzera

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Raffaella  – Buongiorno, lavoro nella scuola primaria dal 2001, prima come supplente e poi da  settembre 2012 come insegnante di ruolo. Nel 2013 ho superato l’anno di prova. Io e mio marito viviamo in Svizzera, ma io lavoro in Italia in una scuola in provincia di Como. Mi hanno offerto la possibilità di lavorare presso una scuola parificata in Svizzera, a partire da settembre 2016.Posso chiedere un anno di aspettativa in Italia per poter andare a lavorare in Svizzera? E se sì, che tipo di aspettativa posso richiedere? E per quanti anni? Grazie per la vostra disponibilità. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Raffaella,

puoi fruire delll’aspettativa per motivi di lavoro o per superare un periodo di prova espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola di cui all’art. 18/3:

“Il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.

L’attuale norma ha modificato in parte l’art. 18/3 rispetto al precedente CCNL (2003), omettendo le parole “nell’ambito di altro comparto della P.A.”.

Pertanto, la nuova norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico o presso soggetti privati.

Nell’ultimo caso è bene che il dipendente esibisca una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.

 

Permessi 104/92 e ricovero del disabile. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – una docente che usufruisce dei 3 gg di  permesso l.104 per la madre, può usufruire dei 3 giorni se la persona disabile è ricoverata in ospedale? E’ necessario che la struttura presso la quale la persona disabile è ricoverata attesti che sia richiesta la presenza della persona che presta assistenza?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

è utile premettere che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. A mo’ di esempio non è considerato tale il ricovero in un ospedale in cui l’assistito deve effettuare un’operazione o per “urgenza”, a causa della patologia cui è affetto, o comunque tutti quei casi di ricovero a tempo pieno che non rispondono ai requisiti di “assistenza sanitaria”.

Per esempio esistono anche case di riposo oppure altre strutture sanitarie che non offrono assistenza sanitaria continuativa. In questi casi quindi i giorni di permesso possono essere fruiti anche con il “ricovero” del disabile in dette strutture.

Pertanto è innanzitutto rilevante  che tipologia di struttura è indicata nel quesito.

Detto questo, il punto 6 della circolare INPS n. 32/2011 (punto che si riferisce sia ai permessi che al congedo straordinario) recita testualmente:

“A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
  • a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista PER I SOLI MINORI (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).”

 

 


Congedo parentale frazionato e programmato

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Daniela  – Spettabile redazione, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado in servizio su tre scuole (di seguito A,B e C) con 16 ore settimanali e contratto fino al 30 giugno. Dal momento che sto frequentando il corso di specializzazione di sostegno per gli alunni con disabilità, sono risultata beneficiaria dei permessi per il diritto allo studio nella quantità di ore numero 133: per due giorni a settimana (mercoledì e venerdì) dovrò frequentare obbligatoriamente le attività di detto corso fruendo dei permessi studio. Nei restanti giorni della settimana vorrei usufruire dei 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100%. La settimana lavorativa risulterebbe dunque così composta e il seguente modulo si ripeterebbe consecutivamente per più settimane: LUN cong.parentale scuola A MAR cong.parentale scuola B MER perm.studio scuola C GIO cong.parentale scuole A-B VEN perm.studio scuole C-A SAB giorno lavorativo “libero”. 1) E’ consentito frazionare il congedo parentale abbinandolo a giornate in permesso studio così come sopra dettagliato? 2) In base al modulo settimanale rappresentato, sabato (mio giorno libero,ma potenzialmente lavorativo) edomenica verrebbero non considerati giorni di congedo parentale,anche perché frapposti tra 2 diverse tipologie di assenza (p.studio venerdì e c.parentale lunedì)? Grazie in anticipo. Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Daniela,

la Suprema Corte con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 ha chiarito che il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro e che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.

L’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e l’art. 12 del Contratto Scuola si limitano solo in generale a prevedere la necessità del preavviso ai fini della fruizione del congedo parentale (15 giorni prima [ora diminuiti a 5]  o 48 ore per particolari motivi), senza dettare disposizioni specifiche per il caso di fruizione frazionata.

Il Dirigente, dunque, nel corso di fruizione frazionata del congedo parentale, non può rifiutare un  preavviso formulato dal  dipendente,  tale  da  precostituire  una  forma  di  calendario programmato delle assenze con riferimento ad una o più settimane o addirittura mesi.

L’ARAN ha avuto modo di chiarire che, purché il preavviso sia stato comunque dato, l’Amministrazione non può legittimamente rifiutare la fruizione del congedo secondo “il programma” di assenza dal lavoro indicato dal dipendente, in quanto si tradurrebbe in una limitazione del tutto ingiustificata del diritto spettante allo stesso.

Si legge nel parere ARAN che si riporta testualmente:

“…nel caso del congedo parentale (art. 32 D. Lgs.n.151/2001), la dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Pertanto, non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dall’ente. Questo, infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi della dipendente. Quello che rileva è il rispetto del periodo di preavviso stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva (almeno 15 giorni prima dell’inizio della fruizione del periodo di congedo). Sul punto della fruizione frazionata del congedo parentale e sulla legittimità di un preavviso formulato dalla dipendente in modo da precostituire una sorta di calendario programmato con riferimento a una o più settimane o addirittura mesi, a suo tempo si è pronunciato anche il Tavolo di coordinamento giuridico costituito presso l’ARAN e formato da esperti e da docenti universitari di diritto del lavoro. Nella riunione dell’8.4.2003, infatti, il suddetto organismo ebbe modo di affermare che:

“Il Tavolo giuridico, in materia, ritiene che l’ente non possa legittimamente rifiutare tale forma di preavviso. Alla base di tale indicazione, vi è la circostanza che sia l’art. 32 del D.Lgs.n.151/2001 sia l’art. 17del CCNL del 14.9.2000 per il comparto Regioni-Autonomie Locali [come nel comparto scuola] si limitano solo in generale a prevedere la necessità del preavviso ai fini della fruizione del congedo parentale, senza dettare disposizioni specifiche per il caso di fruizione frazionata. Ciò comporta che, purché il preavviso sia stato comunque dato, l’ente non può legittimamente rifiutare la fruizione del congedo secondo “il programma” di assenza dal lavoro indicato dalla dipendente, in quanto si tradurrebbe in una limitazione del tutto ingiustificata del diritto spettante alla stessa”. Pertanto, anche in presenza di esigenze di servizio, l’ente comunque non potrebbe negare o interrompere la fruizione da parte della dipendente del periodo di congedo parentale richiesto nel necessario rispetto del periodo di preavviso. Tuttavia, è anche vero che l’esercizio di tale diritto deve avvenire da parte della dipendente nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, evitandosi comportamenti idonei ad incidere negativamente oltre misura sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.”

Si fa presente come nel comparto scuola sia possibile nominare il sostituto di un docente che fruisce di un’assenza tipica, per cui verrebbe in questo caso anche cadere la possibile incidenza “negativa” sull’organizzazione richiamata dall’ARAN.

Detto questo, per ciò che riguarda il computo del sabato e della domenica è da rilevare quanto segue:

nel caso di fruizione continuativa si devono comprendere anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel corso della fruizione frazionata, ove i periodi di assenza non siano intervallati da ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. In sostanza, in base a tale clausola contrattuale (comma 6 dell’art 12 del CCNL/2007), se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche collocate tra gli stessi.

C’è però da dire che nel caso di cui al quesito non ci troviamo di fronte un giorno festivo, il sabato, ma giorno “libero” del docente che è a tutti gli effetti giorno lavorativo.

E, sempre richiamando l’ARAN, per un quesito analogo che tratta l’assenza per malattia, l’Agenzia ha così risposto  per il comparto scuola:

“Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia  si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio.”

In conclusione puoi fruire del congedo e permessi come descritto nel quesito e potrai formulare una disponibilità di ripresa del servizio per il sabato.

 

Permessi 104/92 e decreto di omologa del Tribunale. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buonasera si chiede un parere circa la  possibilità per un docente di usufruire dei giorni di permesso legge 104 art.3.comma 3 senza l’esibizione di un  verbale ma allegando un decreto di omologa del tribunale che “omologa l’accertamento del requisito sanitario e quindi prestazioni di riferimento: indennità di accompagnamento, stato di handicap grave art.3 c.3 legge 104/92”. Si resta in attesa di un  cortese riscontro. Grazie e auguri di buon anno.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

Si premette come dopo il 2011 è cambiato l’iter dei ricorsi introdotto dall’articolo 445 bis del Codice di procedura civile. I tempi sono ora più rapidi.

Detto questo, così come in passato il decreto emesso da un tribunale a seguito di ricorso ha a tutti gli effetti la valenza del certificato di handicap. Lo sostituisce. Pertanto con la presentazione del decreto di omologa il dipendente può fruire dei permessi di cui alla legge di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92.

Congedo biennale. La convivenza con il disabile è requisito inderogabile. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, sono una Vostra lettrice, attualmente sono impiegata presso il CPIA di X come assistente amministrativa. Ho da porVi un quesito riguardo all’art. 42 della legge 104/92. Un dipendente di una scuola, titolare come accompagnatore per assistenza disabile legge 104 per un fratello, può usufruire dell’aspettativa relativa all’articolo 42, non avendo il fratello convivente in casa ed avendo anche una residenza diversa? Ovvero, tra la residenza e domiciliazione dell’uno e residenza e domiciliazione dell’altro esiste una distanza di un centinaio di chilometri. Per noi si è presentato un caso del genere e prima di poter concedere un tale diritto, vista la normativa al riguardo ed essendoci dei forti dubbi, vogliamo avere la certezza di non commettere errori. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che gentilmente mi Vorreste dare, colgo l’occasione per porgere cordiali.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

Il comma 5 del novellato d.lgs. n. 151 del 2001 (art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011) stabilisce che:

“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”

Intanto è da precisare che a differenza dei 3 gg di permesso l’elenco dei parenti di cui sopra è per il congedo biennale un ordine non derogabile:

il congedo biennale può  infatti essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Pertanto la prima cosa da sapere è se sono mancanti i genitori del disabile oppure se siano o meno affetti da patologie invalidanti. Poi se nelle stesse condizioni si trovi l’eventuale coniuge o figlio del disabile. Solo così potrebbe fruirne il fratello.

Ma poi c’è un altro requisito che è inderogabile: la convivenza con il disabile.

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del  febbraio 2012 afferma che Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989).

La circolare prosegue affermando che al fine di venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.

Sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000).

Pertanto un’eccezione al concetto di “convivenza” è prevista per l’ipotesi in cui la dimora abituale non coincida con la dimora temporanea:

in questo caso però bisogna che tale situazione non si verifichi dopo la richiesta del congedo, ma che ne sia il presupposto. È quindi necessario che il dipendente lo dichiari fin da subito cosicché l’Amministrazione ne sia a conoscenza.

L’INPS con circolare n. 159/2013 a tal proposito precisa che il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Congedo per matrimonio e tempo di fruizione

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Caterina – Buongiorno, il mio compagno è un insegnante della scuola secondaria superiore entrato di ruolo quest’anno. Per problemi di salute dei miei genitori abbiamo deciso di sposarci il 09/04/2016. Lui può chiedere di usufruire della licenza matrimoniale dal 27/06 in poi, cioè oltre i 2 mesi previsti dal contratto della scuola? Grazie Cordiali saluti

Paolo Pizzo – Gentilissima Caterina,

non è possibile.

L’art 15 del CCNL dispone in modo molto chiaro che che il dipendente (docente e ATA) ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.

Pertanto il periodo di congedo deve necessariamente essere fruiti nel periodo di tempo indicato.

 

Permessi 104/92 per se stessi e per il familiare

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Scuola   – è possibile la fruizione contemporanea dei permessi l. 104 da parte del lavoratore dipendente disabile e del familiare dipendente? in attesa sporgiamo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010 le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.

È chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile è realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull’opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un’attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. E’ evidente inoltre che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all’attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso.

Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall’altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili.

La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l’onere di dichiarare all’atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento.

Permessi 104/92 per assistere la moglie separata

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Scuola – Buongiorno, con la presente si desidera consulenza sul seguente quesito:Può un dipendente, separato legalmente ( non divorziato) chiede di beneficiare dei 3 giorni mensili della L. 104/92 per assistere il coniuge ammalato con il quale convive ma dal quale risulta legalmente separato? Attendo fiduciosa come sempre le vs preziose indicazioni e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

a mio avviso è possibile.

La Cassazione ha più volte precisato la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del rapporto coniugale (suscettibile di pieno ristabilimento) e la vigenza, seppur attenuata, degli obblighi coniugali di cui all’art.143 c.c. e cioè l’obbligo reciproco all’assistenza materiale e morale.

Su questo presupposto il tribunale di Roma, con Ordinanza 6 aprile 2004 si è così pronunciato:

“La possibilità prevista dall’art. 33 l. n. 104/92 di fruire di tre giorni di permesso mensile per assistere il parente o affine portatore di handicap, si estende, in presenza delle condizioni richieste, anche al coniuge non convivente, ancorché separato giudizialmente. Difatti, in tali casi permane, pur se attenuato, l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale di cui all’art. 143 c.c..”

Congedo dottorato di ricerca e personale assunto a TD

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Scuola – Un docente assunto per SUPPLENZA BREVE può chiedere il CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA SENZA ASSEGNI?

Paolo Pizzo – Gentilissima scuola,

la CM 15/2011 chiarisce che “In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato). ”

Pertanto il Ministero esclude tale tipologia di congedo al docente assunto per supplenze brevi.


Permessi elettorali per il personale assunto al 30/6

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Assistente Amministrativa  – in un I.C. ho un contratto di 30/36 ore cioè dal martedì al sabato. Sono stata nominata come scrutatrice per il referendum che si terrà domenica 17 aprile. Quanti e quali giorni mi spettano come permesso?

Paolo Pizzo – gentilissima Assistente,

ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69 spetta a tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)

 

Congedo matrimoniale nei due mesi successivi al matrimonio

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Giusi – Buongiorno Sono una docente di ruolo, devo sposarmi e volevo sapere se i giorni che mi spettano devo prenderli subito dalla data di matrimonio o posso usufruirne in un secondo momento. Mi sposo nel mese di agosto e vorrei chiedere i giorni a settembre. Grazie

Paolo Pizzo – Gentilissima Giusi,

l’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.

Pertanto, se ti sposi nel mesie agosto potrai fruire del congedo a settembre.

 

Gravi patologie e casistica. Chiarimenti per il DSGA

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DSGA  – Sono affetta da grave patologia. Ho diritto secondo una attenta ma difficile interpretazione ad assentarmi: 1 nei giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital; 2  giorni nei quali mi sottopongo a terapie salvavita 3  giorni nei quali le terapie effettuate producono effetti invalidanti 4 giorni per assenze visite specialistiche e mediche analisi dipendenti dalla grave patologia (nota 6587 del 21.05.2015 USR Umbria ). Dimessa dal’ospedale , effettuate le terapie e trascorsi i giorni nei quali le terapie hanno prodotto situazione invalidante  non posso comunque  riprendere servizio, quindi prendo un periodo ulteriore di assenza due mesi,  sempre collegata alla grave patologia, ma tale assenza non  rientra nella casistica dal punto 1 al punto 4.   Pertanto detti mesi vengono  considerati assenza da conteggiare nel triennio. L’interpretazione è corretta? Oppure tutte le assenze se riferite alla grave patologia,  anche in assenza di terapie, vanno retribuite per intero?  penso proprio di no. Cordiali saluti

Paolo Pizzo – Gentile DSGA,

l’art 17/9 del CCNL Scuola dispone che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione e non rientrano nel periodo di comporto.

La noma dispone il particolare beneficio per:

  • ricoveri ospedalieri e day hospital dovuti alla grave patologia;
  • assenze per malattia o per convalescenza in cui sia specificato che sono ricondotte alle conseguenze delle certificate terapie;
  • L’USR Umbria e l’USR Calabria sono poi intervenute sulla materia e, a mio avviso molto correttamente, hanno fatto rientrare nelle suddette assenze anche quelle per visite specialistiche sempre ovviamente ricondotte alle gravi patologie.

Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola.

Nel caso in questione quindi, terminate le terapie, ed escluse le assenze dovute a ricovero o a visita, l’assenza descritta rientrerebbe nella “grave patologia”sì solo dovuta alle conseguenze delle terapie.

Aspettativa per anno sabbatico. Chiarimenti

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Paolo – vorrei per favore sapere con quanto preavviso va presentata al Dirigente Scolastico la domanda di aspettativa per anno sabbatico e se può essere presentata in qualunque periodo dell’anno. Grazie e cordiali saluti

Paolo Pizzo – Gentilissimo Paolo,

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso dell’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico”.

Tale aspettativa definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della legge 448/1998 (finanziaria ‘99) che recita:

I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

L’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico” può essere fruita solo dai Dirigenti e dai docenti di ruolo che hanno già superato il periodo di prova.

È quindi escluso il personale docente che non abbia ancora superato il periodo di prova e tutto il personale docente assunto a tempo determinato.

Il docente presenterà l’istanza al proprio dirigente scolastico.

La richiesta, prodotta in carta semplice, non ha bisogno di alcuna motivazione, certificazione o autocertificazione, né è a discrezione del dirigente concederla, ma dovrà riportare solo il riferimento di legge che permette al dipendente, avendone i requisiti, di fruire dell’aspettativa richiesta.

Non esiste un tempo di scadenza per la presentazione della domanda. Ma ti ricordo che  l’aspettativa in questione è riferita all’anno scolastico e non è oggetto di frazionamento.

Dal momento che escludo che tu ne voglia fruire quest’anno fino al 30/6, la richiesta infatti, anche se per 2 mesi ti renderebbe la fruizione dell’aspettativa totalmente prestata, per  fruirne a partire dal 1 settembre l’invito è quello di presentare la richiesta quanto prima (per prassi,  e in analogia con altri tipi di aspettative, almeno 30 gg. prima).

Mio marito lavora all’estero. Che tipologia di aspettativa mi spetta?

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Paola  – Sono una docente di ruolo . Sto per terminare il periodo di congedo parentale per I miei due gemelli nati il 18/4/2015 . Mio marito Lavora all’ estero e vorrei astenermi dal lavoro ancora per il prossimo anno scolastico ma non vorrei chiedere l’ aspettativa per motivi familiari. Non ho ancora usufruito delle malattie per loro . Cosa potrei chiedere? Per quanto tempo complessivamente? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

è possibile richiedere l’aspettativa prevista dalla Legge “Signorello”.

La legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all’estero.

Tutto il personale della scuola, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Può quindi durare per tutto il periodo di servizio all’estero dell’altro coniuge e non ha un limite legale di durata. Il collocamento in aspettativa spetta anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali. La richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova.

Inoltre, dal momento che il periodo di aspettativa è subordinato al tempo in cui il coniuge presti servizio all’estero, tale periodo non deve necessariamente durare per l’intero anno scolastico ma può essere anche frazionato. Tra un periodo e un altro di aspettativa bisogna però riprodurre nuovamente domanda documentata.

Potrai quindi fare domanda secondo la legge sopra citata indicandone il motivo.

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