Daniela – Spettabile redazione, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado in servizio su tre scuole (di seguito A,B e C) con 16 ore settimanali e contratto fino al 30 giugno. Dal momento che sto frequentando il corso di specializzazione di sostegno per gli alunni con disabilità, sono risultata beneficiaria dei permessi per il diritto allo studio nella quantità di ore numero 133: per due giorni a settimana (mercoledì e venerdì) dovrò frequentare obbligatoriamente le attività di detto corso fruendo dei permessi studio. Nei restanti giorni della settimana vorrei usufruire dei 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100%. La settimana lavorativa risulterebbe dunque così composta e il seguente modulo si ripeterebbe consecutivamente per più settimane: LUN cong.parentale scuola A MAR cong.parentale scuola B MER perm.studio scuola C GIO cong.parentale scuole A-B VEN perm.studio scuole C-A SAB giorno lavorativo “libero”. 1) E’ consentito frazionare il congedo parentale abbinandolo a giornate in permesso studio così come sopra dettagliato? 2) In base al modulo settimanale rappresentato, sabato (mio giorno libero,ma potenzialmente lavorativo) edomenica verrebbero non considerati giorni di congedo parentale,anche perché frapposti tra 2 diverse tipologie di assenza (p.studio venerdì e c.parentale lunedì)? Grazie in anticipo. Distinti saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissima Daniela,
la Suprema Corte con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 ha chiarito che il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro e che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.
L’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e l’art. 12 del Contratto Scuola si limitano solo in generale a prevedere la necessità del preavviso ai fini della fruizione del congedo parentale (15 giorni prima [ora diminuiti a 5] o 48 ore per particolari motivi), senza dettare disposizioni specifiche per il caso di fruizione frazionata.
Il Dirigente, dunque, nel corso di fruizione frazionata del congedo parentale, non può rifiutare un preavviso formulato dal dipendente, tale da precostituire una forma di calendario programmato delle assenze con riferimento ad una o più settimane o addirittura mesi.
L’ARAN ha avuto modo di chiarire che, purché il preavviso sia stato comunque dato, l’Amministrazione non può legittimamente rifiutare la fruizione del congedo secondo “il programma” di assenza dal lavoro indicato dal dipendente, in quanto si tradurrebbe in una limitazione del tutto ingiustificata del diritto spettante allo stesso.
Si legge nel parere ARAN che si riporta testualmente:
“…nel caso del congedo parentale (art. 32 D. Lgs.n.151/2001), la dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Pertanto, non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dall’ente. Questo, infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi della dipendente. Quello che rileva è il rispetto del periodo di preavviso stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva (almeno 15 giorni prima dell’inizio della fruizione del periodo di congedo). Sul punto della fruizione frazionata del congedo parentale e sulla legittimità di un preavviso formulato dalla dipendente in modo da precostituire una sorta di calendario programmato con riferimento a una o più settimane o addirittura mesi, a suo tempo si è pronunciato anche il Tavolo di coordinamento giuridico costituito presso l’ARAN e formato da esperti e da docenti universitari di diritto del lavoro. Nella riunione dell’8.4.2003, infatti, il suddetto organismo ebbe modo di affermare che:
“Il Tavolo giuridico, in materia, ritiene che l’ente non possa legittimamente rifiutare tale forma di preavviso. Alla base di tale indicazione, vi è la circostanza che sia l’art. 32 del D.Lgs.n.151/2001 sia l’art. 17del CCNL del 14.9.2000 per il comparto Regioni-Autonomie Locali [come nel comparto scuola] si limitano solo in generale a prevedere la necessità del preavviso ai fini della fruizione del congedo parentale, senza dettare disposizioni specifiche per il caso di fruizione frazionata. Ciò comporta che, purché il preavviso sia stato comunque dato, l’ente non può legittimamente rifiutare la fruizione del congedo secondo “il programma” di assenza dal lavoro indicato dalla dipendente, in quanto si tradurrebbe in una limitazione del tutto ingiustificata del diritto spettante alla stessa”. Pertanto, anche in presenza di esigenze di servizio, l’ente comunque non potrebbe negare o interrompere la fruizione da parte della dipendente del periodo di congedo parentale richiesto nel necessario rispetto del periodo di preavviso. Tuttavia, è anche vero che l’esercizio di tale diritto deve avvenire da parte della dipendente nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, evitandosi comportamenti idonei ad incidere negativamente oltre misura sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.”
Si fa presente come nel comparto scuola sia possibile nominare il sostituto di un docente che fruisce di un’assenza tipica, per cui verrebbe in questo caso anche cadere la possibile incidenza “negativa” sull’organizzazione richiamata dall’ARAN.
Detto questo, per ciò che riguarda il computo del sabato e della domenica è da rilevare quanto segue:
nel caso di fruizione continuativa si devono comprendere anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel corso della fruizione frazionata, ove i periodi di assenza non siano intervallati da ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. In sostanza, in base a tale clausola contrattuale (comma 6 dell’art 12 del CCNL/2007), se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche collocate tra gli stessi.
C’è però da dire che nel caso di cui al quesito non ci troviamo di fronte un giorno festivo, il sabato, ma giorno “libero” del docente che è a tutti gli effetti giorno lavorativo.
E, sempre richiamando l’ARAN, per un quesito analogo che tratta l’assenza per malattia, l’Agenzia ha così risposto per il comparto scuola:
“Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio.”
In conclusione puoi fruire del congedo e permessi come descritto nel quesito e potrai formulare una disponibilità di ripresa del servizio per il sabato.